d800.97.33.55
G
 

Con il 1° giugno 2011 entrano in vigore le nuove regole previste dal decreto 141 del 2010 (che recepisce una direttiva europea in materia di credito al consumo) volte a tutelare maggiormente i consumatori, ad aumentare la trasparenza dei contratti e dei costi e a informare correttamente i consumatori prima della firma dei contratti di finanziamento.

Le nuove disposizioni introducono tra l’altro le seguenti definizioni:

  • “consumatore”: si intende una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
  • “finanziatore”:si intende il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito.
  • “intermediario del credito”: si intende l’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore (agente in attività finanziaria) ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti (mediatore creditizio).
  • “contratto di credito”: si intende il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.
  • “importo totale del credito”: si intende il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito.
  • “costo totale del credito”: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese escluse quelle notarili che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito.
  • “importo totale dovuto dal consumatore”: la somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito.


Con l’entrata in vigore delle nuove norme sono stati eliminati per le sole operazioni di credito ai consumatori, in via definitiva, i seguenti strumenti di trasparenza:

  • Il documento contenente i “principali diritti del cliente”
  • il “foglio informativo” dell’operazione di credito offerta;
  • il “documento di sintesi" delle principali condizioni applicate.


In loro sostituzione è stato introdotto un nuovo unico documento strutturato secondo uno schema standard europeo denominato “Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori” (IEBCC o SECCI in versione inglese Standard European Consumer Credit Information).

Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori Il documento IEBCC deve essere personalizzato per il cliente con rifermento alla operazione di credito richiesta al finanziatore e consegnato allo stesso prima della sottoscrizione dell’eventuale contratto di credito.

Da un punto di vista formale il documento IEBCC risulta di fatto una “summa” dei tre documenti eliminati dalla nuova normativa. Infatti esso contiene come:

  • il documento “principali diritti del cliente”, i principali diritti spettanti al cliente in conseguenza dell’eventuale sottoscrizione del contratto di credito;
  • il ”foglio informativo”, le caratteristiche principali del prodotto di finanziamento richiesto ivi comprese le eventuali garanzie previste per rimborso del credito concesso;
  • il “documento di sintesi”, il dettaglio analitico di tutti i costi (interessi, commissioni, spese ed altri oneri) che il cliente dovrebbe sostenere se dovesse sottoscrivere il contratto di credito proposto dal finanziatore.


Nello specifico il documento IEBCC, la cui struttura non è in alcun modo modificabile dal finanziatore, ma che è sottoponibile da parte dello stesso ad un termine di validità, risulta suddiviso in 5 sezioni, ognuna delle quali è a sua volta strutturata in informazioni di base predefinite.

sezione 1:identità e contatti del finanziatore e dell’eventuale intermediario del credito
sezione 2:caratteristiche principali del prodotto di credito
sezione 3:costi del credito
sezione 4:altri importanti aspetti legali
sezione 5:informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

Le prime 4 sezioni sono obbligatorie mentre la quinta deve inserita solo esclusivamente nel caso in cui sia prevista la commercializzazione a distanza del contratto di credito, ovvero senza la presenza contestuale del cliente e di un incaricato del finanziatore.  

 

Cessione del Quinto dello Stipendio Download
Cessione del Quinto della Pensione Download
Delegazione di Pagamento Download
Finanziamenti - IEBCC Prestito Personale Findomestic Download
Fascicolo Informativo Cardif Assurance Vie - Dipendente Privato Prestito Personale Findomestic Download